È Possibile ricorrere all’ABF se si hanno o si hanno avuto rapporti contrattuali o anche solo se si entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Dal 1° ottobre 2020 sono entrate in vigore le Modifiche alla disciplina ABF!

Cosa Cambia?

  • Se, la controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, è possibile ricorrere all’ABF per un importo di risarcimento non superiore a 200.000 euro;
  • Per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.
  • Non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
  • tempi massimi di risposta dell’intermediario non dovranno superare 60 giorni dalla ricezione del reclamo, salvo casi particolari in materia di servuzi di pagamento.
  • Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non dovranno superare 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo; in situazioni eccezionali, l’intermediario non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria,  in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
  • L’intermediario che non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria,  in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva,  comunque non superiore a 35 giornate lavorative.